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D.P.R. 16/12/1992 n. 4951 . I modelli delle targhe sono depositati presso il ministero dei trasporti - direzione generale della m.c.t.c.. 2 . I proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma primo, del codice destinati alla direzione generale della m.c.t.c. Per le finalità di cui all'articolo 208, comma secondo, del codice vengono utilizzati nella misura del 95 per cento per studi di carattere tecnico, per pubblicazioni tecniche, per ricerche sperimentali e per l'acquisto delle relative apparecchiature e nella misura del 5 per cento per compensi al personale effettivamente addetto alle ricerche suddette, in relazione alla necessaria articolazione in turni delle relative sperimentazioni. Art. 262. (art. 100 cod. Str.) (marchio ufficiale) 1 . Il marchio ufficiale, che le targhe di ogni tipo devono portare, è costituito da una stella a cinque punte tra un ramo di olivo ed uno di quercia, della forma e dimensioni di cui alla figura iii.5. Art. 263. (art. 100 cod. Str.) (targa asportabile) 1 . L'asportazione della targa posteriore degli autoveicoli, ai sensi dell'articolo 100, comma ottavo, del codice, è consentita solo se la targa stessa è contenuta in apposito portatarga munito su di un lato di cerniere semiaperte, in modo da permetterne il facile sfilamento, superata una determinata posizione di rotazione, e, sul lato opposto, di una serratura a chiave o a combinazione numerica. A targa asportata, nella zona del veicolo rimasta libera, do- vrà apparire, con caratteri alfabetici delle stesse dimensioni di quelli usati per la targa e con pari requisiti di leggibilità, la scritta "targa asportata dall'interessato". Il sistema costituito dal portatarga e dalla targa asportabile è sottoposto ad approvazione da parte della direzione generale della m.c.t.c., secondo le prescrizioni da essa emanate al riguardo. Paragrafo 3. Cessazione dalla circolazione (art. 103 codice della strada) Art. 264. (art. 103 cod. Str.) (informazioni in tema di cessazione dalla circolazione) 1 . L'ufficio del p.r.a. Dà comunicazione con le modalità di cui all'articolo 245, della distruzione, demolizione o definitiva esportazione all'estero dei veicoli, all'ufficio provinciale della m.c.t.c., entro tre giorni dall'avvenuta registrazione delle relative formalità. 2 . Contestualmente alla comunicazione dovranno essere trasmesse all'ufficio provinciale della m.c.t.c. Le targhe e le carte di circolazione. 3 . I registri di cui all'articolo 103, comma terzo, del codice, conformi al modello approvato dal ministro dei trasporti, sono soggetti a vidimazione annuale da parte della questura territorialmente competente. Le vidimazioni annuali, successive alla prima devono essere effettuate entro il quindicesimo giorno dalla data di scadenza. 4 . I registri di cui al comma terzo devono essere esibiti agli organi di poliziache ne facciano richiesta. È fatto obbligo ai titolari dei centri di raccolta e di vendita di veicoli a motore e di rimorchi di effettuare sui registri in questione le seguenti annotazioni: A) generalità, indirizzo ed estremi di identificazione dello intestatario del veicolo, nonché della persona da questi incaricata ove ricorra; B) data di presa in carico del veicolo, data di consegna della o delle targhe e dei relativi documenti al p.r.a. Ed estremi della ricevuta da questi rilasciata al riguardo. Qualora tale consegna sia avvenuta a cura dell'intestatario del veicolo, o dell'avente titolo, la relativa ricevuta dovrà essere esibita al titolare del centro di raccolta per la trascrizione dei suoi estremi; C) data di effettiva demolizione, smontaggio o vendita del veicolo. Qualora ricorra quest'ultimo caso, dovranno essere riportate anche le generalità e gli estremi del documento di identificazione dell'acquirente. Capo iv circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici Paragrafo 1. Disposizioni sulla circolazione di macchine agricole eccezionali (artt. 104-105 codice della strada) Art. 265. (art. 104 cod. Str.) (pannelli di segnalazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate). 1 . Le macchine agricole, che per necessità funzionali eccedono le dimensioni previste dall'articolo 104 del codice, devono essere munite nella parte posteriore di un pannello amovibile delle dimensioni 0,50 m x 0,50 m a strisce alterne bianche e rosse, di materiale fluorescente e retroriflettente approvato secondo le prescrizioni tecniche stabilite con decreto del ministro dei trasporti. 2 . Le macchine agricole, equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che eccedono la sagoma del veicolo, devono essere segnalate con pannelli installati ed approvati secondo le modalità stabilite con decreto del ministro dei trasporti. Art. 266. (art. 104 cod. Str.) (dispositivo supplementare di segnalazione visiva delle macchine agricole) 1 . Le macchine agricole semoventi di cui all'articolo 104, commi 7 ed 8, del codice, debbono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla di tipo approvato dal ministero dei trasporti, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi. 2 . Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella trainata in modo tale che, rispetto ad un piano orizzontale passante per il centro ottico del dispositivo, venga assicurato un campo di visibilità non inferiore a 10 gradi, verso il basso e verso l'alto, su un arco di 360 gradi. 3 . Sono ammesse zone di mascheramento dovute alla presenza di attrezzi o particolari costruttivi e funzionali delle macchine, a condizione che tali zone non superino il valore massimo complessivo di 60 gradi, con un valore massimo di 30 gradi per ogni singola zona, misurato su un piano orizzontale passante per il centro del dispositivo. L'angolo tra due zone di mascheramento non deve risultare inferiore a 20 gradi. Più zone contigue di mascheramento possono essere considerate come unica zona di mascheramento se il loro valore totale, inclusi gli angoli tra di esse, non supera i 30 gradi. 4 . Il dispositivo deve essere montato di norma nella parte più alta del corpo della macchina e può essere amovibile. 5 . Il centro ottico del dispositivo deve essere collocato ad almeno 2,00 metri da terra e, comunque, ad altezza non inferiore a quella degli indicatori di direzione. 6 . Il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione. Art. 267. (art. 104 cod. Str.) (ripartizione delle masse delle macchine agricole eccezionali) 1 . Per le macchine agricole semoventi eccezionali dovrà essere verificato che il rapporto tra la massa gravante sugli assi direttivi e quella gravante sui rimanenti assi non sia mai inferiore a 0,25, salvo quanto disposto al comma 2. 2 . Tale rapporto non deve essere inferiore a 0,18 per le macchine agricole semoventi eccezionali aventi velocità inferiori a 15 km/h ovvero a 0,15 per le macchine semicingolate. Art. 268. (art. 104 cod. Str.) (autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali) 1 . La domanda per ottenere l'autorizzazione prescritta dall'articolo 104, comma 8, del codice, per la circolazione di macchine agricole semoventi eccezionali deve essere presentata alle amministrazioni competenti per la località di inizio viaggio e corredata dalla fotocopia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneità tecnica del veicolo; essa deve riportare, oltre ai dati identificativi del richiedente, l'indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avverrà la circolazione del veicolo stesso. 2 . Le amministrazioni competenti, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilasciano l'autorizzazione al transito prescrivendone condizioni e cautele. 3 . I titolari dell'autorizzazione devono accertare direttamente, sotto la propria responsabilità, l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso da essi prescelto. 4 . La scorta tecnica per i veicoli eccedenti la larghezza di 320 m deve essere realizzata mediante veicolo a motore che preceda il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m equipaggiato con il dispositivo a luce lampeggiante gialla; il conducente è tenuto a segnalare con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada. 5 . Il conducente della macchina agricola eccezionale deve essere munito della autorizzazione da esibire, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale. 6 . Le norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali che non possono circolare autonomamente, effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi, idonea massa complessiva massima e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione dovrà essere accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo ove siano evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso. Paragrafo 2. Costruzione ed equipaggiamento delle macchine agricole (art. 106 codice della strada) Art. 269. (art. 106 cod. Str.) (blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine agricole) 1 . I comandi del o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente durante la marcia su strada delle macchine agricole. 2 . Il sistema di lavoro, inoltre, deve poter essere bloccato con sistemi di sicura efficacia ed affidabilità, nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova. Art. 270. (art. 106 cod. Str.) (campo di visibilità e tergicristallo delle macchine agricole) 1 . Il campo di visibilità delle macchine agricole semoventi di cui all'articolo 106, comma 1, del codice può essere verificato secondo le prescrizioni di cui all'allegato 3 del decreto del presidente della repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 ovvero secondo le prescrizioni tecniche dettate in proposito dal ministro dei trasporti. Art. 271. (art. 106 cod. Str.) (dispositivi di protezione in caso di capovolgimento delle trattrici agricole) 1 . Le trattrici agricole a ruote devono essere equipaggiate con uno dei dispositivi di protezione del conducente in caso di capovolgimento, previsti dai decreti emanati per il recepimento delle specifiche direttive comunitarie ovvero dai codici emanati dall'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (o.c.s.e.), seguendo le prescrizioni in essi contenute, in quanto applicabili, indipendentemente dalla velocità sviluppata dalle trattrici stesse. Art. 272. (art. 106 cod. Str.) (sedile per il conducente delle trattrici agricole) 1 . Il sedile per il conducente delle trattrici agricole a ruote con pneumatici deve corrispondere alle prescrizioni dell'allegato 11 del decreto del presidente della repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti. Art. 273. (art. 106 cod. Str.) (dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle macchine agricole) 1 . Le macchine agricole semoventi e trainate devono essere munite dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 4 maggio 1983. Le caratteristiche di tali dispositivi, le quote di montaggio nonché gli angoli di visibilità devono rispondere alle prescrizioni riportate nell'allegato 12 del decreto del presidente della repubblica 10 febbraio 1981, n. 212. 2 . Le attrezzature agricole portate o semiportate, qualora con la loro sagoma occultino i dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione delle macchine agricole semoventi a cui sono collegate, devono essere equipaggiate con i dispositivi che occultano; tali dispositivi possono essere montati su supporto amovibile. 3 . Con provvedimento del ministro dei trasporti, di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti, quando particolari esigenze di sicurezza lo richiedano.
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